martedì 9 giugno 2015

Dichiarazioni insensate dal Presidente della Regione Lombardia Maroni

Riprendiamo, fra le tante prese di posizione, quella del Sindaco di Curno Perlita Serra, che ci sembra la più corretta per quanto riguarda i rapporti fra le istituzioni e gli obblighi a cui siamo sottoposti in quanto cittadini italiani.
Le parole pronunciate ieri dal Presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, riguardo alla minacciata “riduzione dei trasferimenti regionali come disincentivo”all'accoglienza dei richiedenti asilo da parte dei Comuni lombardi, meritano alcune considerazioni, condivise dai consiglieri di maggioranza:
  1. Il trasferimento di somme ai Comuni non è una più o meno generosa mancia del “Presidente –padre” elargita ai “Comuni – figli” a fronte della loro buona condotta: si tratta di trasferimenti definiti dalla legge tra Enti che, secondo la Costituzione, hanno pari dignità e costituiscono ciascuno e tutti insieme la Repubblica [1].
  2. La minaccia di “ridurre i trasferimenti” ai Comuni che accogliessero richiedenti asilo rivela una preoccupante propensione all’autoritarismo e al clientelismo, per cui si premiano gli amici e si “disincentivano” coloro che osano agire in modo non gradito al Presidente.
  3. L’accoglienza dei richiedenti asilo è un obbligo sancito dall’art. 10 della Costituzione italiana, che ogni sindaco (e ogni presidente di Regione) ha giurato di rispettare [2]. La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948 stabilisce all’art. 14: “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.” Il diritto internazionale ha stabilito con l’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 il principio di “non refoulement”, di non respingimento: “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.
  4. Noi sindaci dobbiamo compiere uno sforzo coraggioso per non agire su basi ideologiche, ma sulla base della Costituzione, delle leggi dello Stato e del diritto internazionale. Esiste poi l’obbligo alla solidarietà nazionale, che ci impone di non lasciare che solo le regioni meridionali facciano fronte agli sbarchi e agli arrivi di profughi e di richiedenti asilo. Attualmente in provincia di Bergamo sono presenti meno di 600 richiedenti asilo, una percentuale insignificante sul numero degli abitanti che superano il milione. Nella nostra provincia, in epoche dove la povertà era molto diffusa, si sono verificati casi di accoglienza, di protezione, di cura di persone in difficoltà: penso ai paesi che hanno nascosto intere famiglie ebree durante le leggi razziali, all’accoglienza di bambini e famiglie dopo l’alluvione del Polesine del 1951, ad altri esempi di accoglienza generosa. Credo che sia necessario ricordare sempre che si tratta di persone, che hanno alle spalle esperienze dolorose di fuga, di guerra, di esilio, di miseria e che non è sulla loro pelle che possiamo permetterci di fare propaganda ideologica.
 Perlita Serra

[1] TITOLO V, art. 114: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione […]
[2] Art. 10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.